Boom dell’attività di autonoleggio in Polonia
L’attività di autonoleggio è uno dei settori maggiormente cresciuti negli ultimi anni in Polonia. La necessità di spostamenti, per motivi di lavoro o di vacanza, la corsa all’ottimizzazione dei costi aziendali e la sempre più diffusa consapevolezza che non sempre conviene mantenere un’autovettura di proprietà, quando se ne può avere una, per la durata opportunamente scelta, a noleggio, ha fatto sì che nel primo trimestre del 2018 il settore del noleggio di autovetture a lungo termine in Polonia fosse cresciuto anno su anno del 15,1%.
Come avviare l’attività di autonoleggio in Polonia?
L’attività di autonoleggio in Polonia può essere svolta sotto forma di una società di capitali o persone. Occorre inserire nell’oggetto sociale il punto 77.11 della classificazione delle attività economiche ovvero Noleggio di autovetture e furgoni. È doveroso precisare che tale attività comprende l’attività di noleggio di autovetture e furgoni, quindi i veicoli con la massa complessiva ammissibile pari o inferiore a 3,5 tonnellate, senza conducente. Se nell’attività aziendale volessimo includere l’attività di autonoleggio con conducente, l’oggetto sociale dovrebbe essere ampliato di Trasporto mediante noleggio di autovetture e furgoni con conducente (punto 49.32). La distinzione tra le due tipologie di attività è importante dal punto di vista legale e fiscale. È così, mentre per l’attività di autonoleggio senza conducente il legislatore polacco non prevede licenza specifica, secondo il principio che un’autovettura non può essere intestataria di licenza, la stessa viene richiesta per esercitare l’attività di noleggio con conducente. Sostanzialmente diverso è anche il trattamento fiscale in chiave Iva: mentre l’autonoleggio senza conducente è soggetto all’aliquota ordinaria del 23%, quello con conducente è tassato con l’aliquota ridotta all’8%.
Attività di autonoleggio e Iva
Il decreto Iva polacco porta importanti vantaggi a imprese che svolgono in via esclusiva l’attività di autonoleggio. La detrazione del 50% dell’Iva versata sulle autovetture ad uso promiscuo, ovvero aziendale e privato, può essere portata al 100% per le aziende del settore dell’autonoleggio che con le opportune misure adottate in azienda escluderanno l’utilizzo di autovetture aziendali per fini diversi da quelli dell’attività di noleggio. È inoltre importante che in tal caso venga meno l’obbligo di tenere il registro chilometrico, inderogabile per le aziende che praticano l’uso promiscuo di autovetture.
L’altra distinzione introdotta dal decreto Iva polacco riguarda il noleggio a breve e lungo termine. Per noleggio a breve termine si intende quello che non supera i 30 giorni, mentre ogni noleggio superiore a detta durata, viene considerato a lungo termine. La distinzione porta conseguenze in chiave Iva: e quindi per il noleggio a breve termine, il regime Iva applicato è quello del luogo dell’effettiva consegna dell’autovettura. Detto ciò, qualora un’autovettura di proprietà di una società polacca venisse noleggiata sul territorio dell’Italia, l’operazione, considerando il luogo dell’effettiva consegna dell’autovettura, sarebbe soggetta all’imposizione Iva in Italia e non in Polonia. Mentre per il noleggio a lungo termine il regime Iva, per i per i contribuenti non polacchi non polacchi, viene stabilito sulla base del luogo di residenza, sede o soggiorno abituale del destinatario del servizio. Quindi, anche in tal caso, qualora l’autovettura venisse noleggiata in Italia e non in Polonia, nonostante la sede della società fosse sul territorio polacco, l’imposizione Iva sarebbe quella italiana.
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