Sei un imprenditore dell’ecommerce? Hai intenzione di iniziare le vendite di beni a distanza dalla Polonia? In questo articolo troverai informazioni utili a conoscere conseguenze fiscali di tali attività compreso l’obbligo di aprire una partita IVA in Polonia.
Vendite a distanza intracomunitarie di beni
Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni consegnati in un altro Stato dell’UE e destinati, di regola, a persone fisiche non soggetti d’imposta (la cosiddetta vendita B2C). Una cessione è da considerarsi vendita intracomunitaria di beni a condizione che i beni consegnati non siano mezzi di trasporto nuovi né beni, installati o montati con o senza prova di avviamento.
L’inquadramento fiscale di tale operazione avviene sulla base di norme appositamente predisposte per questa tipologia di operazione. Di regola il luogo di consegna (quindi di riscossione dell’IVA) sarà lo Stato di arrivo dei beni, dunque lo Stato verso cui i beni vengono spediti. Questo crea qualche difficoltà ai cedenti, i quali, al fine di liquidare l’IVA, sono costretti ad aprire una partita IVA in un altro Stato.
Sono previste due possibilità per evitare questo obbligo:
- franchigia fino ai 10 000 euro – applicabile ad un fatturato annuo delle vendite B2C in altri Stati UE non superiore alla predetta franchigia; in tal caso l’IVA può essere liquidata nello Stato di spedizione dei beni;
- accesso al regime OSS UE – se il fatturato delle vendite B2C in altri Stati UE supera la suddetta franchigia, il venditore può accedere al regime OSS nello Stato dove ha sede.
Esempio 1
Settore merceologico: | vendita di cosmetici a distanza |
Sede legale: | Polonia |
Modalità di spedizione:
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direttamente da un magazzino sito in Polonia ai consumatori italiani
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Fatturato (al netto dell’IVA):
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superiore ai 10 000 euro (46 000 PLN) |
Nel caso in esame, tenuto conto del superamento della franchigia dei 10.000 euro, l’Italia è da considerarsi luogo di consegna dei beni (in quanto luogo in cui si trovano i beni una volta ultimati la spedizione o il trasporto all’acquirente). In ragione di quanto sopra, l’imprenditore può scegliere tra le due opzioni:
- apertura di una partita IVA in Italia con il conseguente obbligo di presentazione delle dichiarazioni di liquidazione IVA e di versamento dell’IVA in Italia, inoltre ci sarà la necessità di fatturazione in conformità a norme pertinenti in Italia, oltre che un’eventuale necessità di registrazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni su un registratore di cassa (a seconda delle disposizioni locali),
- semplificazione e accesso al regime OSS UE tramite il quale verrà liquidata l’IVA dovuta in Italia, mentre in Polonia sarà da presentare la dichiarazione riepilogativa di tutte le vendite in Stati UE con la conseguente applicazione delle norme di fatturazione locali polacche.
Esempio 2
Settore merceologico: | vendita a distanza di abbigliamento |
Sede legale: | Polonia |
Modalità di spedizione:
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direttamente dal magazzino sito in Polonia ai consumatori italiani
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Fatturato (al netto dell’IVA):
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inferiore ai 10 000 euro (46 000 PLN) |
Nel caso in esame, visto che non è stata superata la franchigia dei 10.000 euro, l’imprenditore non è tenuto a far assoggettare le operazioni al regime fiscale italiano in quanto il regime fiscale di competenza è quello dello Stato di sede. In ogni caso, se considera tale opzione più vantaggiosa, l’imprenditore può volontariamente aprire una partita IVA in Italia con il conseguente obbligo di presentazione delle dichiarazioni di liquidazione IVA e di versamento dell’IVA in Italia, tenendo inoltre conto della necessità di fatturazione in conformità a norme pertinenti italiane e di un’eventuale necessità di registrazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni su un registratore di cassa.
Ovviamente, anche non superando la franchigia dei 10 000 euro, l’imprenditore può decidere di accedere al regime OSS e automaticamente applicare le aliquote IVA vigenti negli Stati di consegna.
Applicazione delle aliquote IVA degli Stati membri
Grazie al regime OSS UE, il venditore non è tenuto ad aprire una partita IVA in ogni singolo Stato di sede dell’acquirente, anche se supera la franchigia prevista per le vendite all’estero (la suddetta franchigia dei 10 000 euro). Occorre segnalare però che, sia superando la franchigia dei 10 000 euro sia accedendo al regime OSS, l’imprenditore è tenuto ad applicare alle operazioni in esame l’aliquota IVA di ogni singolo Stato di consegna del bene. Occorre inoltre puntualizzare che la franchigia dei 10 000 tiene conto delle vendite in tutti gli Stati UE cumulativamente e non singolarmente in ogni Stato. Il superamento della franchigia farà sì che l’operazione sia sempre assoggettata al regime fiscale dello Stato di arrivo del bene, tuttavia in caso di accesso al regime OSS, la relativa IVA dovuta in singoli Stati UE verrà dichiarata e liquidata tramite il sistema OSS solo nello Stato di adesione al sistema stesso. Applicando il regime OSS in Polonia, l’imprenditore non versa l’IVA direttamente alle autorità fiscali dei singoli Stati di arrivo dei beni bensì solo alle autorità fiscali polacche.
Aliquote IVA vigenti in Polonia
L’aliquota ordinaria dell’IVA in Polonia è del 23%. Sono previste inoltre le aliquote ridotte di 0,%, 5% e 8%. Specificando e ritornando all’esempio n. 1, i cosmetici sono soggetti all’aliquota del 23% come pure l’abbigliamento dell’esempio n. 2. Ovviamente, tra i vari prodotti, ci saranno degli esempi in cui farli assoggettare all’IVA estera invece che all’IVA locale polacca sarà più conveniente all’imprenditore.
Registratore di cassa in Polonia
Sopra si è accennato ad un eventuale obbligo di dotarsi di registratore di cassa. In Polonia, in linea di principio, la vendita a distanza (via posta o corriere) è esentata dall’obbligo di tenere un registratore di cassa,
a condizione che il pagamento del prezzo di vendita avvenga per intero tramite posta, banca o cassa di risparmio (rispettivamente su un conto bancario del contribuente o su un conto presso una cassa di risparmio di cui il contribuente è membro), e che in base alle scritture contabili e alla documentazione a prova dell’avvenuto pagamento si possa in modo inequivocabile risalire all’operazione in oggetto e all’acquirente (ai dati dell’acquirente compresa la sua residenza). Le vendite a distanza intracomunitarie di beni soddisfano, in linea di principio, questi requisiti. Tuttavia le norme polacche prevedono eccezioni all’esenzione in oggetto, dalle quali consegue l’obbligo di dotarsi di registratore di cassa. Dette eccezioni a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
- computer, articoli di elettronica e ottici,
- apparecchi fotografici ad eccezione delle parti di ricambio ed accessori e attrezzature per fotografia,
- profumi e acque di colonia.
Fatturazione delle vendite a distanza in Polonia
Nel caso in cui l’imprenditore non aderisca al regime OSS, egli sarà tenuto ogniqualvolta a emettere regolare fattura. In tal caso, per la fatturazione troveranno applicazione norme dello Stato membro di consegna dei beni. Diversamente, nel caso in cui l’imprenditore abbia aderito al regime OSS, la fatturazione verrà disciplinata da norme dello Stato membro di adesione all’OSS.
Registrazione al sistema OSS in Polonia
Per eseguire la registrazione al sistema europeo occorre:
- compilare il modulo informativo relativamente alla procedura europea di liquidazione dell’IVA;
- notificare il modulo al Direttore dell’Ufficio imposte di competenza a Varsavia tramite il sistema elettronico di scambio dati;
- in caso di agire per delega occorre presentare apposita delega.
In aggiunta, se l’imprenditore deciderà di delegare uno studio contabile o commercialista a rappresentarlo nell’iter, sarà necessario conferire apposita delega a firmare e presentare le dichiarazioni per via telematica.
Per eseguire la registrazione al sistema europeo occorre fornire il Codice Fiscale polacco (chiamato NIP), per il quale il contribuente deve presentare preventivamente la domanda, registrandosi in questo modo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’attività economica con sede in Polonia ovvero alla stabile organizzazione sul suolo polacco.
Soddisfatti i requisiti necessari alla registrazione al regime europeo, il Direttore dell’Ufficio imposte di competenza notifica, per via telematica, la conferma di registrazione all’indirizzo email fornito nel modulo di registrazione.
Occorre puntualizzare che la registrazione sarà efficace a decorrere dal primo giorno del trimestre di calendario successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la domanda. Qualora il contribuente abbia iniziato a consegnare beni prima della predetta data, la relativa contabilizzazione nell’ambito del regime OSS potrà coincidere col primo giorno delle consegne eseguite, sempre che il contribuente entro il 10 del mese successivo a quello in cui ha eseguito le prime consegne comunicherà al Direttore dell’Ufficio imposte di competenza l’inizio dell’attività riconducibile alla procedura europea. In tal caso il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione IVA comprensiva del trimestre di calendario in cui ha eseguito la prima consegna di beni.
Obbligo di registrare le operazioni
Il contribuente che ha aderito al regime OSS deve tenere un registro delle operazioni riconducibili alla procedura europea. Il registro deve essere archiviato per la durata di 10 anni a decorrere dal termine dell’anno in cui è stata eseguita la relativa consegna.
Se sei interessato all’assistenza fiscale relativa alle vendite a distanza dalla Polonia:
Tel. (+48) 600 715 198