Quando si deve presentare la dichiarazione dei redditi in Polonia?
Ai sensi del decreto polacco sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’obbligo fiscale dell’imposta sono soggetti i contribuenti, con domicilio fiscale in Polonia e non, che abbiano percepito redditi sul territorio della Repubblica di Polonia. Il decreto in questione puntualizza però che mentre i redditi dei contribuenti residenti in Polonia sono soggetti all’imposta in modo illimitato (quindi tutti i redditi, compresi elementi di reddito di provenienza estera), quelli dei contribuenti residenti all’estero, ad esempio in Italia, sono soggetti all’imposta limitatamente alla porzione di reddito prodotto sul territorio polacco.
Quando si ha domicilio fiscale in Polonia?
Il sucitato decreto IRPEF considera residente in Polonia:
- chi abbia il centro degli interessi personali o economici (il cosiddetto centro degli interessi vitali) sul territorio della Repubblica di Polonia;
- chi abbia trascorso, in un dato anno fiscale, sul territorio della Repubblica di Polonia oltre 183 giorni anche se non continui.
Per il secondo comma viene comunque specificato che in caso di non residenti è soggetta a tassazione solo quella parte di reddito prodotta sul territorio polacco.
Lo stesso disposto del decreto IRPEF polacco che tratta del domicilio fiscale, fa comunque riferimento, per quanto concerne la determinazione del domicilio fiscale, ai singoli accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione.
Residenza anagrafica verso residenza fiscale
Sebbene il pensiero comune veda quasi equiparati i due termini, residenza anagrafica non sempre equivale a quella fiscale. A titolo di esempio, il fatto di spostare la propria residenza anagrafica dall’Italia in Polonia non ci rende di diritto contribuenti polacchi, in quanto per determinare il domicilio fiscale, tra i due Stati, si prendono in considerazione più elementi della sola permanenza fisica della persona.
In tal senso l’accordo per evitare la doppia imposizione tra Italia e Polonia introduce una serie di elementi che, in ordine di importanza, si possono sintetizzare nel modo seguente:
- abitazione permanente o in caso di abitazione permanente in entrambi gli Stati, il centro degli interessi vitali;
- Stato di soggiorno abituale;
- nazionalità.
Qualora nessuno degli elementi citati sopra prevalga a favore di uno o dell’altro Stato, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.
Prendendo in considerazione le disposizioni del decreto IRPEF polacco e dell’Accordo per evitare la doppia imposizione, si può considerare residente polacco un italiano che abbia trascorso in Polonia più di 183 gg all’anno, avendo però casa e famiglia in Italia? È molto dubbio il Suo domicilio fiscale in Polonia, in quanto il centro degli interessi vitali rimane in Italia (comma 1 del disposto sul domicilio fiscale dell’Accordo), è invece fuori da ogni dubbio che è soggetta all’imposizione fiscale in Polonia la parte di reddito attribuibile alla prestazione lavorativa svolta sul territorio polacco.
Nel determinare il domicilio fiscale tra i due Stati, occorre inoltre tenere conto che la Polonia abbia aliquote fiscali IRPEF più vantaggiose rispetto a quelle dell’Italia, quindi, a maggior ragione, ogni spostamento del domicilio fiscale dall’Italia in Polonia dovrebbe essere seguito da quello effettivo, espresso non solo nella permanenza fisica sul territorio polacco, ma anche nella presenza in loco di strette relazioni sentimentali ed economiche.
Eliminazione della doppia imposizione
L’Accordo per evitare la doppia imposizione prevede che i redditi da lavoro subordinato percepiti dal residente di uno Stato sono imponibili nell’altro Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per periodi o un periodo che oltrepassano in totale 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che è residente dell’altro Stato, e
- l’onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Per effetto delle suddette disposizioni, un residente italiano che abbia superato i 183 giorni, anche se non continui, di permanenza in Polonia, deve dichiarare alle autorità polacche i redditi percepiti per la prestazione lavorativa svolta in loco. Ciò avviene altresì, anche in assenza del requisito dei 183 giorni, se il dipendente italiano viene remunerato per la prestazione lavorativa da un’azienda con sede in Polonia ovvero da una stabile organizzazione polacca di un’azienda italiana. In tal caso, gli elementi di reddito prodotti in Polonia possono essere inclusi nell’imponibile delle imposte italiane, detratta però l’imposta versata allo Stato polacco per la porzione di reddito percepito in Polonia.
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